Gli autocarri sono dei veicoli destinati all’utilizzo commerciale, dotati di alcune caratteristiche piuttosto comuni e, soprattutto, con la consapevolezza che tutti i passeggeri che salgono a bordo di questo veicolo debbano essere strettamente connessi alle operazioni di carico e di scarico delle merci trasportate. Nell’autocarro, insomma, non possono essere trasportate delle persone che sono estranee all’attività lavorativa, a conferma della necessità di qualificare l’autocarro come un veicolo da “lavoro”.
Naturalmente, anche gli autocarri, come le auto, devono essere coperti da una polizza assicurativa sulla responsabilità civile al fine di poter circolare, e sono soggette al pagamento del bollo, a prescindere dall’effettivo utilizzo che si fa di questo veicolo.
Come si calcola il bollo autocarro
Il bollo autocarro, o tassa di proprietà, viene calcolato prendendo come parametro di riferimento la capacità di carico (portata) del veicolo. Di contro, per le auto è fondamentale il parametro rappresentato dalla potenza del motore, con l’importo che può inoltre differire sulla base delle diverse classi di inquinamento.
Ricordiamo in merito che i superbolli non sono sottoposti al pagamento del c.d. superbollo, ovvero quell’addizionale di base che somma, per i veicoli superiori ai 250 cavalli (185 Kilowatt), 20 euro per ogni kw di potenza aggiuntiva.
Assicurazione autocarro
Come abbiamo già anticipato in apertura di approfondimento, gli autocarri sono soggetti al pagamento dell’assicurazione sulla responsabilità civile.
Ci sono comunque alcune differenze rispetto alla responsabilità civile auto “tradizionale”, perché il premio assicurativo dipenderà principalmente dalla portata del veicolo e non dalla sua cilindrata. Diversa è anche la gestione di uno degli altri elementi fondamentali della polizza assicurativa, i massimali, considerato che l’assicurazione per gli autocarri protegge il contraente per un numero di incidenti determinati nell’arco dei 12 mesi (ovvero, per il periodo di validità della polizza), indipendentemente dalla spesa dei danni provocati (ma ti consigliamo comunque di verificare le condizioni della polizza per potertene accertare).
Per quanto poi attiene le classi di merito, anche in questo caso notiamo delle particolarità rispetto a quanto viene invece previsto in riferimento al segmento auto. La classe di merito è infatti legata solamente all’autocarro e non all’intestatario del contratto, con una specificità che è figlia del fatto che di norma lo stesso mezzo viene utilizzato da più conducenti.
Inoltre, trova un’applicazione più ristretta l’applicazione del decreto Bersani, che consente di usufruire della classe di merito di un’altra persona appartenente allo stesso nucleo familiare, con conseguente vantaggio per il nuovo assicurato. Per gli autocarri possono infatti avvalersi dell’agevolazione solamente le ditte individuali, intestate fisicamente a un titolare di partita IVA, mentre non si usufruisce del privilegio in caso di mezzo appartenente a una società.
Auto o autocarro?
Concludiamo infine questo approfondimento sul bollo dell’autocarro (ma ne abbiamo approfittato anche per parlare di assicurazione autocarri!) ricordando che esiste la possibilità di immatricolare come autocarri alcune tipologie di auto, come i SUV.
Tuttavia, per poter far ciò è necessario che il risultato della formula determinata da “potenza in kw / (portata – tara)” non sia superiore a 180.
Ricordiamo altresì che l’iscrizione impropria di un mezzo come autocarro conduce a pesanti sanzioni amministrative che sono previste dall’art. 82 del Codice della Strada, e quindi a una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 398 euro e i 1.596 euro, oltre alla sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, e da sei mesi a un anno in caso di recidiva.
Speriamo che questi brevi spunti ti siano stati utili per poter migliorare la conoscenza di un tema importante come quello del bollo sugli autocarri. Naturalmente, per poterne sapere di più o per poter esprimere dei dubbi più specifici sulla tua posizione, ti consigliamo di consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate o inviare una richiesta di chiarimenti specifica.