Quando la patente non è più valida perché scaduta, non aggiornata, deteriorata, smarrita o rubata, è necessario richiedere il duplicato patente: a seconda del caso è prevista una diversa procedura.
Duplicato patente in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
Dovete denunciare l’accaduto agli organi di polizia entro 48 ore. Gli organi di polizia faranno tutte le verifiche del caso e se i dati della patente risultano regolari, il duplicato della patente sarà spedito al vostro indirizzo di residenza a cura dell’Ufficio centrale operativo (UCO) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dovrete consegnare agli organi di polizia:
- 3 foto formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, su carta non termica
- Un documento valido di identità
Vi verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida o di circolazione valido fino al ricevimento del duplicato. Il duplicato patente vi arriverà a casa dall’Ufficio Centrale Operativo e vi costerà € 9,00 da versare sul C\C 9001 per le spese di recapito più le spese postali
Se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato patente non è ancora pervenuto, potrete chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti. Più info potete collegarvi al sito della Polizia di Stato
Nel caso in cui non risulti duplicabile, al momento della presentazione della denuncia, non si potrà usufruire della procedura semplificata.
Vi sarà data solo una copia della dichiarazione di denuncia che vale come permesso di guida limitato. Dovrete poi recarvi all’UMC per la pratica necessaria con la seguente documentazione:
- Modello TT 2112 compilato in distribuzione presso gli Uffici
- Ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, su carta non termica
- Permesso provvisorio di guida (in originale) rilasciato dagli organi di polizia presso i quali è stata fatta la denuncia
Se la patente risulta scaduta di validità oppure se non è possibile identificarne la data di scadenza, dovete anche procurarvi un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada.
Duplicato patente in caso di deterioramento o distruzione (alcuni dati sono mancanti o illeggibili)
Dovrete inoltrare la richiesta del duplicato di patente deteriorata presso gli uffici della Motorizzaione Civile presentandovi personalmente o tramite uno Studio di Consulenza Automobilistca, Autoscuola autorizzati.
Vi occorrerà la seguente documentazione:
- Modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici da compilare
- Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, su carta non termica
- Patente di guida posseduta deteriorata (in visione)
Se sulla patente deteriorata non è leggibile la data di scadenza e l’ultimo rinnovo è avvenuto prima del 1/10/1995, oppure se la patente è scaduta di validità, vi servirà anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada.
NOTA BENE: Le nuove patenti europee non riportano più il campo della residenza, pertanto non è più necessario richiedere un duplicato per aggiornarle. Se si tratta di “vecchie” patenti va fatto il duplicato anche in caso di cambio di residenza.