Come forse sai già, quando parliamo di tacito rinnovo assicurazione ci riferiamo alla possibilità che le polizze assicurative siano automaticamente rinnovate di pari periodo alla loro scadenza naturale.
Forse sai anche che il tacito rinnovo nelle assicurazioni auto non è più previsto! Pertanto, alla scadenza delle condizioni di polizza il contratto non verrà più rinnovato per pari periodo e, tu, risulterai automaticamente privo di coperture assicurative.
Questo discorso non vale però per quanto concerne le altre polizze assicurative: pensa, ad esempio, alle polizze vita, a quelle per la RC professionale, alla polizza salute, e così via. In tutti questi casi, infatti, la durata della polizza potrà essere prolungata di anno in anno, a patto che la clausola di tacito rinnovo sia inserita in contratto.
L’abolizione del tacito rinnovo
Prima di procedere oltre, concentriamoci tuttavia per qualche istante sulle polizze auto.
Dal 2013 è infatti stata formalizzata la c.d. abolizione del tacito rinnovo nelle polizze RC auto. L’art. 170-bis comma 1 del Codice delle assicurazioni private ha dunque previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile che derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti abbia durata pari a un anno, e si risolva automaticamente alla sua scadenza naturale, senza possibilità che sia oggetto di un tacito rinnovo.
Ne deriva che l’assicurato, prima della scadenza, o comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza (il c.d. periodo di tolleranza), dovrà provvedere a stipulare una nuova polizza con la stessa compagnia di assicurazione o con un’altra compagnia di assicurazione.
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Dove il tacito rinnovo è ancora previsto
Se quanto sopra dovrebbe costituire, oramai, un chiaro concetto nel mercato assicurativo italiano, è bene chiarire che il tacito rinnovo, ovvero il rinnovo automatico del contratto assicurativo salvo che pervenga una disdetta del cliente nei termini contrattuali previsti, è introducibile per tutte altre tipologie di assicurazione.
Attenzione, però: si tratta di una possibilità, e non di un obbligo. Il che, in altri termini, significa che le stesse polizze di diversa tipologia di rispetto alla RCA (per esempio, le polizze vita), potrebbero avere all’interno delle condizioni contrattuali la previsione di un prolungamento espresso delle condizioni, e non tacito.
Proprio per la variabilità di tale clausola, consigliamo tutti i nostri lettori che siano interessati a saperne di più a consultare attentamente le condizioni contrattuali che hanno sottoscritto o che intendono sottoscrivere, al fine di rendersi conto di quali siano le previsioni previste dalla polizza.
Le polizze pluriennali
Un’altra particolarità è poi prevista in caso di polizze pluriennali, o poliennali. Si tratta di polizze che hanno una scadenza superiore all’anno, e che generalmente le compagnie assicurative propongono alla propria clientela in cambio di uno sconto.
Ebbene, generalmente queste polizze escludere la possibilità di poter fruire di una disdetta per almeno 5 anni dal momento della loro sottoscrizione. Dunque, anche per queste polizze vale il suggerimento di controllare attentamente che cosa dicono le condizioni di contratto, al fine di poter arrivare a un’interpretazione pienamente consapevole delle loro previsioni, ed evitare di ritrovarsi congelati all’interno di un contratto per diversi anni (e dal quale, eventualmente, sarebbe possibile uscire dietro pagamento di penale).
E le garanzie aggiuntive alla RCA?
Per quanto concerne infine le garanzie aggiuntive alla RC Auto (a titolo di esempio si pensi al furto e incendio, alla Kasko, agli infortuni del conducente), fino all’entrata in vigore del DDL Concorrenza 2017 contemplavano sempre il tacito rinnovo.
Dall’entrata in vigore del provvedimento i cui sopra, invece, è possibile che possa essere previsto un rinnovo non tacito. Per le polizze accessorie che sono stipulate insieme a un contratto di finanziamento o con l’acquisto di una nuova auto, invece, rimane possibile il tacito rinnovo.