Le cinture di sicurezza posteriori sono obbligatorie? Bisogna sempre utilizzarle? Che cosa dice la legge in questo proposito?
Quelle di cui sopra sono solamente alcune delle principali domande che interessano le cinture posteriori perché… forse la chiarezza su questo importante dispositivo di protezione non è particolarmente trasparente.
Cerchiamo allora di sgombrare il campo dagli equivoci!
Obbligo cinture di sicurezza posteriori
Le cinture di sicurezza sono presenti in modo obbligatorio su tutte le vetture. Come puoi facilmente intuire, la loro funzione è quella di tutelare l’incolumità degli occupanti del “sedile di dietro” del veicolo, contenendo i rischi di danni e lesioni nelle ipotesi di incidente.
Nonostante questa fondamentale funzione, occorre pur sempre rammentare come sia evidente che le cinture posteriori godano di minore attenzione. Insomma, se abbiamo fortunatamente assunto l’abitudine di utilizzare le cinture di sicurezza anteriori correttamente, le cinture di sicurezza posteriori spesso vengono ignorate, dimenticandosi che è obbligatorio usarle sempre!
Cosa dice la legge
A stabilire l’obbligo di uso delle cinture di sicurezza posteriori è l’art. 172 del Codice della strada, che disciplina la necessità di usare sia le cinture di sicurezza anteriori (come fortunatamente accade sempre più spesso) sia le cinture di sicurezza posteriori. In questo modo, infatti, è possibile tutelare in misura più idonea tutti coloro che sono all’interno dell’abitacolo, dai conducenti ai passeggeri, ovunque essi siano seduti. Naturalmente, rimane inteso che i bambini dovranno essere interessati dall’uso di sistemi di ritenuta omologati, adeguati al loro minore peso e alla loro minore statura.
Cosa si rischia violando le disposizioni
Il comma 10 dell’art. 172 Cds stabilisce che chiunque non faccia regolare utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, sia soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una multa da 80 a 323 euro, e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
Nel caso in cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza riguardi un minore di età, allora della violazione principale risponderà il conducente o, comunque, chi è tenuto alla sorveglianza del minore, se presente sul veicolo al momento del fatto.
Ancora, nel caso in cui il conducente incorresse, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui sopra per almeno due volte, all’ultima infrazione conseguirà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Quali sono le eccezioni
Ad ogni modo, al dettato di cui sopra esistono delle eccezioni, previste dall’art. 172 Cds.
In particolare, con riferimento al trasporto mediante taxi e auto a noleggio con conducente, i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta nel caso in cui collocati sul sedile posteriore, e purché accompagnati da persona di età non inferiore ai 16 anni.
Nell’ipotesi di veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a 3 anni non possono viaggiare, mentre quelli che hanno più di 3 anni possono viaggiare sul sedile anteriore, solo se di statura superiore a 1,50 metri.
Ancora, ricordiamo come le forze di polizia, la pulizia municipale, le forze armate, gli addetti ai servizi antincendio e i sanitari in caso di intervento di emergenza, così come gli istruttori di guida, gli addetti ai servizi di vigilanza che effettuano servizio di scorta e i conducenti dei veicoli per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti, in caso di servizio nei centri abitati, sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza.
Infine, ricordiamo come tra le ulteriori ipotesi di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza dietro, ci siano anche quelle relative ad alcuni soggetti che abbiano condizioni psichiche o fisiche che costituiscono controindicazione all’uso delle cinture, oltre che le donne in stato di gravidanza. Si noti che l’art. 172 Cds non fornisce elenchi di patologie o condizioni particolari per tali esenzioni, ma richiede comunque una certificazione medica con indicazione di durata.