Molte persone che fanno l’esame della patente B, si trovano dinanzi a una domanda piuttosto secca, ma che lascia sempre un po’ di perplessità. Ovvero, l’autocarro è un autoveicolo o no?
Ebbene, rispondiamo subito positivamente .Gli autoveicoli sono infatti una categoria che comprende tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, con la sola esclusione dei quadricicli.
Dunque, a titolo di esempio non esaustivo, appartengono alla famiglia degli autoveicoli, le autovetture, gli autobus, le autocaravan (camper) e, naturalmente, anche gli autocarri.
Pertanto, attenzione a non fare confusione. l’autocarro è un autoveicolo, ma non è un’autovettura. Una precisazione che potrebbe evitarti qualche grattacapo nel momento in cui utilizzerai questo tipo di veicolo, e lo assicurerai con la tua compagnia di fiducia. Ma perché?
Assicurare un autoveicolo
Capita spesso che una persona, nell’ambito delle vendite dei veicoli commerciali, domandi di poter acquistare un autocarro o un furgone anche per scopi privati e non professionali.
Ebbene, si presti un po’ di attenzione alla seguente affermazione: i veicoli che sono immatricolati come autocarri devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per lavoro e nelle ore lavorative, salvo qualche piccola eccezione.
Dunque, se l’esigenza del proprietario è quella di avere un veicolo che possa essere utilizzato sia per il lavoro che per le attività della propria vita privata e famigliare, quest’ultimo non potrà che essere necessariamente immatricolato come autovettura.
In tal senso, la normativa parla molto chiara, sancendo che l’autocarro è destinatole al trasporto di cose e può portare persone nel limite massimo indicato nella carta di circolazione. Le persone a bordo non possono poi essere parenti e amici, ma devono essere necessariamente degli addetti al carico e allo scarico delle merci o delle attrezzature trasportate. Alla guida dell’autocarro deve poi esserci necessariamente il titolare dell’azienda che è proprietaria del veicolo, o un suo dipendente. Non ci sono poi essere bambini o invalidi a bordo.
Il controllo
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, questa prescrizione di legge è molto importante, e deve essere rispettata con rigore.
Tant’è che, se in un controllo durante un giorno feriale o festivo, un organo di polizia dovesse rilevare che l’autocarro è utilizzato in maniera non adeguata, può contestare la violazione dell’art. 82 del Codice della Strada, con ciò che ne consegue, ovvero multe da 71 a 1.433 euro, pena accessoria del ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi, o da 6 a 12 mesi in caso di recidiva.
L’art. 82 del Codice della Strada
Riportiamo di seguito, brevemente, il dispositivo dell’art. 82 del Codice della Strada che abbiamo brevemente accennato nelle scorse righe.
- Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
- Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
- I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
- Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
- L’uso di terzi comprende:
- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
- Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
- Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
- Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.
- Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.
- Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.