Come contestare una multa: le istruzioni per procedere alla contestazione di una multa al prefetto o al giudice di pace. Regolamento e nuova normativa.
Partiamo da un presupposto, se avete ricevuto una multa è stato solo a seguito di una violazione del codice della strada. Vi consiglio di contestare una multa solo se davvero siete nel giusto e solo in presenza di tutti i presupposti per ottenere l’annullamento.
Le contravvenzioni stradali sono quelle infrazioni al Codice della strada ammonite con sanzioni amministrative (sequestro del mezzo, decurtazione di punti, ritiro della patente…) o sanzioni pecuniarie (multe). Così come è possibile contestare una multa rivolgendosi al pubblico ufficiale competente, è possibile anche contestare la decurtazione dei punti patente.
Come contestare una multa per divieto di sosta
Se avete parcheggiato sulle strisce blu con titolo scaduto, avete ottime possibilità di farvi annullare la multa direttamente dall’Amministrazione di riferimento. Si tratta di una procedura di contestazione che non necessita dell’intervento del Giudice di Pace o del Prefetto. Per tutte le informazioni su come annullare una multa per divieto di sosta, vi rimando all’approfondimento intitolato: Multa per divieto di sosta.
Come contestare una multa presso il Prefetto
L’opposizione alla multa presso il prefetto può essere effettuata entro 60 giorni alla contestazione o dalla notifica (da quanto arriva la multa a casa).
La contestazione di una multa presso il Prefetto è gratuita. Il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs del 1992 ed è relativamente semplice da eseguire.
Il ricorso va fatto inviando una lettera tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La lettera dovrà essere indirizzata al Prefetto o al comando della pulizia municipale o delle autorità che hanno certificato la contravvenzione.
La lettera dovrà contenere i dati utili per il buon fine dell’istruttoria: nome, cognome, indirizzo, data e numero del verbale, motivo della contestazione.
Alla lettera dovrete allegare la copia del verbale ed eventuale documentazione atta ad attestare l’illegittimità della multa.
Il prefetto dovrebbe rispondere entro 120 giorni dalla ricezione dell’istruttoria. Con la sua ordinanza, il Prefetto potrà accogliere la richiesta e annullare la multa oppure condannare il contravventore al pagamento di un importo pari al doppio della multa. Se il contravventore ha dei “testimoni” può richiedere al prefetto di ascoltare i soggetti interessati al ricorso.
Se il prefetto non risponde entro 120 giorni, la multa è stata annullata per il principio del silenzio assenso.
Come contestare una multa presso il Giudice di Pace
La contestazione della multa presso il Giudice di Pace è un atto giurisdizionale che implica il pagamento di 43 euro in aggiunta a una marca da bollo di 27 euro. Il costo del ricorso al giudice di Pace aumenta per sanzioni di importo superiore ai 1.100 euro.
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica della multa. La richiesta di annullamento (domanda di ricorso) dovrà essere depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviata, analogamente a quanto visto prima, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla richiesta di annullamento della multa dovranno essere allegate quattro fotocopie dell’originale del ricorso, la fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre all’esame del Giudice, la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e la ricevuta del pagamento del contributo unificato d’imposta di bollo.
Per contestare una multa al Giudice di Pace non è necessario l’intervento di un avvocato, l’avvocato è indispensabile solo se il Giudice di pace rigetta il ricorso e l’automobilista intende rivolgersi a un tribunale.
Il giudice di Pace potrà decidere di rigettare il ricorso e obbligare l’automobilista al pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo delle previste sanzioni. Oppure, accettare la richiesta e annullare la multa in parte o in toto.
Cosa succede se non pago una multa
E’ possibile evitare di pagare una multa solo se questa è stata annullata. In altre circostanze, il mancato pagamento della multa comporta l’emissione di un’Ordinanza d’ingiunzione che a seguito di un procedimento effettuato dall’ufficio legale dell’ente che ha emesso la prima sanzione, determinerà un importo maggiore da versare. Non pagando una multa, l’automobilista si ritroverà in una posizione debitoria nei confronti dell’ente o dell’amministrazione che ha emesso la sanzione. L’ente creditore potrà rivolgersi ad agenzie di terze parte che svolgono il lavoro di recupero crediti, una tra tante è proprio Equitalia. All’importo iniziale previsto dalla multa non pagata saranno applicate penali e interessi, se l’importo raggiunge una soglia, l’istituto di recupero crediti potrà chiedere il pignoramento dei beni intestati al debitore. Per tutte le informazioni vi rimando all’articolo dedicato al Pignoramento auto.