Effettuare il controllo targa assicurazione è semplice, gratuito e online. Eppure, nonostante ciò, non tutti sanno che con pochi clic è oggi possibile verificare la copertura assicurativa RCA, con consultazione dei numeri di targa dei veicoli a motore e dei rimorchi immatricolati in Italia, scoprendo così quelli che risultano e non risultano in regola con gli obblighi assicurativi RCA.
È possibile effettuare la ricerca del proprio veicolo semplicemente scrivendo il numero di targa nell’apposito campo di inserimento in una pagina sul sito internet del Portale dell’Automobilista, disponibile all’indirizzo ilportaledellautomobilista.it.
Ricordiamo che tutte le informazioni contenute sono aggiornate in tempo reale dalle compagnie assicuratrici, e che dunque si tratta di un database molto efficace da consultare e da verificare.
Cosa fare se la propria targa non appare nei risultati di ricerca
Utilizzare questo servizio è davvero molto semplice. Tutto ciò che bisognerà fare per verificare il controllo della copertura assicurativa RCA o, se si preferisce, effettuare il controllo targa assicurazione, è:
- accedere al sito internet del Portale dell’Automobilista;
- andare nei servizi online e cliccare su Verifica copertura RCA;
- scegliere se si vuole verificare la targa di un veicolo o di un ciclomotore;
- inserire il numero di targa e la chiave di controllo.
A quel punto, il portale effettuerà un controllo sulla targa e sul veicolo di riferimento, mostrando i dati di assicurazione o di irregolarità assicurativa.
Ma cosa fare se il proprio veicolo, pur essendo teoricamente assicurato, non appare in questo form?
In questo caso consigliamo naturalmente gli automobilisti a contattare subito la propria compagnia assicurativa.
Di fatti, utilizzare un veicolo che non è in regola con gli obblighi assicurativi espone l’automobilisti a gravi rischi. A norma dell’art. 193 del Codice della Strada, è infatti vietato circolare su strada senza una copertura assicurativa RCA, situazione a fronte della quale è prevista la sanzione del pagamento di una somma da 841 a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo.
Cosa dice il Codice della Strada
Rammentiamo infatti che il già citato art. 193 del Codice della Strada afferma che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Al secondo comma l’art. 193 informa che “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396”.
Tuttavia, se il soggetto è incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima segue altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In tali casi, il veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione non e’ immediatamente restituito ma e’ sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni.
In ogni caso, anche trascorsi i quarantacinque giorni, la restituzione del veicolo e’ in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
Infine, ricordiamo come ai sensi del comma 3, la sanzione amministrativa è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta alla meta’ quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volonta’ e provvede alla demolizione e alle formalita’ di radiazione del veicolo.