Per duplicare la patente di guida la pratica e i costi variano a seconda se si tratta di smarrimento, deterioramento, patente scaduta. Vediamo nel dettaglio cosa fare e quali documentazione occorrono in caso di duplicato patente per furto o smarrimento.
Duplicato patente per furto, dove recarsi
In caso di smarrimento, furto o distruzione della patente di guida dovete recarvi presso un Comando dei Carabinieri o presso la Polizia di Stato per presentare la denuncia: va fatta entro 48 ore dall’accaduto.
Duplicato patente per furto, documentazione necessaria
All’atto della denuncia bisogna presentare:
- 3 foto formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, su carta non termica
- Un documento valido di identità
Il duplicato patente vi arriverà a casa nel giro di 30 giorni al massimo e vi costerà € 7,80 più le spese postali, da pagare al postino che consegna la patente. In caso di ritardi potete chiamare il numero verde 800232323. Informazioni più dettagliate potete trovarle nel sito della Polizia di Stato.
L’autorità rilascerà una copia della denuncia di smarrimento o di furto o di distruzione e un permesso provvisorio di circolazione di 90 giorni, a patto che la patente non sia ancora scaduta.
Duplicato patente per furto, patente non duplicabile
Se la patente non risulta duplicabile, al momento della presentazione della denuncia, non potrete usufruire della procedura semplificata. Vi sarà data solo una copia della dichiarazione di denuncia che vale come permesso di guida limitato.
In questo caso dovrete rivolgervi all’ UMC e presentare la seguente documentazione:
- Domanda su modello TT 2112, allegandovi fotocopia della denuncia
- Permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di Polizia
- Una copia del documento di riconoscimento valido
- Due foto tessera di cui una autenticata (non stampate su carta termica)
- Un versamento di 9,00 euro effettuato sul c/c 9001
Se la patente risulta scaduta di validità oppure se non è possibile identificarne la data di scadenza, dovete anche procurarvi un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada.