Il mese di novembre si avvicina a grandi passi e, con esso, anche l’obbligo delle gomme termiche, previsto dalla legge. È infatti bene ricordare che anche quest’anno non ci sarà alcuna proroga che, dunque, fino al 15 novembre 2020 sarà possibile effettuare la sostituzione delle gomme per potersi dotare delle gomme invernali sulla propria auto, o – almeno – tenere a bordo del veicolo le catene da neve.
Ricordiamo come il Codice della Strada preveda che a partire dalla data sopra indicata i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. È evidente che sebbene il Codice della Strada preveda entrambe le opportunità, è certamente consigliabile sostituire le gomme con quelle da neve, che sono ritenute più sicure dell’uso delle catene.
Come riconoscere le gomme invernali
Riconoscere le gomme invernali non è affatto difficile. I pneumatici che appartengono a questa categoria sono infatti contraddistinti con la sigla M+S (mud + snow), in evidenza. In ogni caso, attenzione a non fare confusione: ogni produttore può infatti applicare questa sigla a diversi tipi di gomme che, tra di loro, potrebbero essere anche molto differenti.
In linea di massima, se la sigla di cui sopra è accompagnata dal logo di una montagna con un fiocco da neve, allora significa che la gomma in questione è da neve e termica. E, dunque, come tale, può garantire delle prestazioni sicuramente più affidabili rispetto alle altre gomme. Tuttavia, si ricorda come la legge non distingua affatto tra i vari tipi di gomma (termica e non termica), e che quindi per rispettare le previsioni del Codice della Strada è per il momento sufficiente assicurarsi che il pneumatico sia caratterizzato dalla sigla M+S.
L’omologazione delle gomme
È altresì importante, come previsto dal Codice della Strada, che i pneumatici siano regolarmente omologati. La legge prevede infatti che “chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”.
Sono poi previste sanzioni piuttosto rigide, tra 779 e 3.119 euro, per tutti coloro i quali commettano le violazioni di cui sopra, relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza e – appunto – pneumatici.
Dove vige l’obbligo
Ricordiamo che l’obbligo delle gomme invernali vige al di fuori dei centri abitati, ma comunque i Comuni possono richiedere l’obbligo anche all’interno delle zone abitate. Consigliamo pertanto a tutti coloro i quali fossero interessati di potersi accertare di questa condizione in relazione al proprio territorio di riferimento.
Rammentiamo infine che in caso di circolazione senza pneumatici internali o senza catene a bordo, la multa può partire da 85 euro fino ad arrivare a 338 euro. Si abbassa tuttavia a 59,50 euro se la multa viene pagata entro 5 giorni. Nei Comuni in cui c’è un’ordinanza specifica, invece, le multe vanno dai 41 euro ai 169 euro, abbassandosi a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni.
Per maggiori informazioni consigliamo sempre di verificare che cosa sta prevedendo il proprio Comune di appartenenza in tal senso. In questo modo sarà possibile porsi al riparo dalle possibili contestazioni, non solamente nel momento in cui ci si trova al di fuori dei confini cittadini, quanto anche per le circolazioni all’interno delle zone abitate.
Per la scelta delle gomme termiche ti consigliamo invece di dare uno sguardo alle altre guide che abbiamo preparato per te, e che saranno certamente la migliore occasione per poter completare la conoscenza con questo fondamentale accessorio.