Introdotto con la l. 41/2003, l’omicidio stradale è un reato regolamentato nel nuovo art. 589-bis del codice penale, che prevede tre diverse ipotesi di delitto, riconducibili sempre all’omicidio stradale, ma di diversa gravità, che corrispondono – a loro volta – a tre diversi trattamenti sanzionatori.
Cosa dice il codice penale
La prima cosa che bisogna tenere a mente è che l’omicidio stradale è una particolare fattispecie di omicidio colposo, che si verifica ogni volta che venga posta in essere una delle condotte previste dall’art. 589-bis.
Le condotte sono principalmente tre, e a ciascuna di queste viene prevista una sanzione specifica.
In generale, la norma in questione punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena è in questo caso quella della reclusione da 2 a 7 anni, già prevista dall’art. 589 del codice penale.
C’è poi una seconda ipotesi, ovvero il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in stato di alterazioni psico-fisiche derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questa fattispecie, la sanzione è più grave, pari alla reclusione tra 8 e 12 anni.
Vi è poi l’ultima ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma, che riguarda il caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa del conducente di un veicolo a motore, che si trovi in uno stato di ebbrezza alcolica, quantificato attraverso un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. In questo caso, la pena è quella della reclusione tra 5 e 10 anni.
Le altre ipotesi
Prendendo spunto dall’ultima riflessione dello scorso paragrafo, ricordiamo come la stessa pena sia prevista nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 589-bis del codice penale, ovvero:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
L’incremento delle sanzioni
Fatto salvo quanto affermato nello scorso paragrafo, estrapolato dal testo della norma, si noti come l’art. 589-bis preveda anche che nelle tre ipotesi di cui sopra la pena sia aumentata se il fatto è commesso da una persona che non è munita di patente di guida o se la sua patente è stata sospesa o revocata, o ancora nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui a quanto sopra, se l’evento non è di esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, allora il legislatore ha previsto che la pena sia diminuita, fino alla metà.
Infine, sempre nelle ipotesi sopra brevemente riassunte, la norma si conclude sottolineando come se il conducente cagiona la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che altrimenti si sarebbe dovuta infliggere per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fino al limite di anni diciotto.