Il passaggio dell’assicurazione auto senza vendita da un veicolo all’altro è un’operazione che generalmente viene effettuata nel momento in cui si procede alla sua rottamazione. In tale ipotesi, infatti, l’assicurazione del veicolo precedente potrebbe essere trasferita verso il veicolo nuovo che si acquista, o quello di cui si è già in possesso, ma privo di copertura assicurativa.
Ma come si effettua questa operazione? In che modo funziona la portabilità di un’assicurazione auto o moto da un veicolo all’altro senza necessità di vendita del primo, ma – magari – con la semplice rottamazione o il suo disuso?
L’operazione non è molto complicata, ma è necessario comunque adottare alcuni accorgimenti che ti permetteranno di realizzarla senza particolari disagi.
In particolar modo, è bene recarsi presso la propria compagnia assicurativa muniti di alcuni documenti essenziali, come il certificato e il contrassegno del vecchio veicolo (ovvero di quello che è già assicurato), la carta verde, la documentazione di rottamazione del vecchio veicolo o, magari, l’eventuale esportazione definitiva del mezzo all’estero, e la cessazione definitiva dalla circolazione.
Fin qui, la procedura “base” che ti permetterà di effettuare il passaggio dell’assicurazione da un veicolo all’altro. Si tratta di un iter che la compagnia assicurativa curerà al posto tuo, e che ti permetterà, in brevissimo tempo, di poter regolarizzare la tua posizione assicurativa senza alcun tipo di sforzo.
Attenzione, però. Considerato che stiamo parlando del passaggio dell’assicurazione da un veicolo all’altro senza vendita, nelle righe di cui sopra abbiamo dovuto fare il cenno all’ipotesi della rottamazione.
Sono tuttavia anche altre le situazioni in cui sarebbe possibile procedere al già rammentato passaggio assicurativo della polizza tra due veicoli, pur in assenza di una vendita. È questo il caso in cui si proceda al passaggio di proprietà di un veicolo anche senza vendita. Si pensi al pare che cede l’auto al figlio neopatentato, senza corrispettivo.
Ancora, sempre che si abbia l’intenzione di non vendere il proprio veicolo, o comunque si vuole mantenere il proprio contratto assicurativo ma su un altro mezzo da assicurare (che prima non sia mai stato assicurato), si può sfruttare a proprio vantaggio la legge Bersani in questo modo: sospendere l’assicurazione ancora attiva, stipularne una nuova per il nuovo veicolo da assicurare, e mantenere così la stessa classe di merito. Ricordiamo infatti come l’attuale normativa prevede che si possano assicurare due veicoli dello stesso proprietario con la stessa classe di merito, ma solamente se la seconda auto non è mai stata assicurata.
Nel momento in cui poi si deciderà di utilizzare nuovamente il vecchio veicolo, si potrà procedere con la riattivazione della prima assicurazione, o con il trasferimento ad altro veicolo che, magari, nel frattempo si sarà proceduto ad acquistare.
Conclusioni
Come abbiamo visto, dunque, il trasferimento di una polizza assicurativa è ammesso dalla legge solamente nelle ipotesi di vendita, di sostituzione o di rottamazione del veicolo assicurato. È comunque possibile trasferire il contratto assicurativo su altro mezzo che abbia lo stesso proprietario. L’unica eccezione è rappresentata dalla possibilità che l’operazione possa essere effettuata tra coniugi in comunione dei beni. Nelle ipotesi di vendita di un veicolo intestato ad uno, infatti, sarà pur sempre possibile spostare la polizza sul veicolo che risulta essere intestato all’altro.
Ad ogni modo, per poter disporre di maggiori informazioni su queste operazioni consigliamo tutti i lettori di rivolgersi con fiducia alla propria compagnia assicurativa, alla quale sarà possibile domandare ogni chiarimento, sulla base della propria specifica situazione e delle finalità che si desidera perseguire mediante l’operazione di cambio del veicolo assicurato nella propria polizza auto. In questo modo sarà possibile disporre di tutti i dati aggiornati su cosa fare, e portare a compimento la procedura in poco tempo.