La prescrizione multe delle auto scatta dopo cinque anni dalla data della violazione, come sancito dall’art. 209 del Codice della Strada. Attenzione, però: i termini possono infatti slittare ogni qual volta vi è la notifica di un atto (anche una semplice raccomandata). In questo caso, in altri termini, il decorso dei termini si interrompe e ne riparte un altro, sempre di cinque anni, a partire dalla data della notifica.
Cerchiamo di riepilogare i termini di riferimento, e quel che potrebbe avvenire durante il decorso.
Quando la multa va in prescrizione
Il caso più semplice è quello in cui non siano trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non è mai arrivato alcun sollecito. In questo caso, la multa si dichiara prescritta e, dunque, il contribuente non deve pagare la sanzione.
Se invece la multa è stata notificata e in seguito è stato ricevuto un sollecito senza che sia stata comunque pagata la sanzione, il termine di prescrizione scatterà dopo cinque anni dal momento del sollecito, sempre che nel frattempo non siano stati riscontrati ulteriori atti.
In ogni modo, è importante notare che la multa deve essere notificata entro novanta giorni dall’infrazione commessa, o entro novanta giorni dal momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza dei dati del ricevente.
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Cosa dice il Codice della Strada
Rubricato “Prescrizione”, l’art. 209 del Codice della Strada prescrive infatti che:
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
A sua volta, l’art 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrive che:
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Vi è dunque un richiamo alle norme codicistiche sull’interruzione dei termini di prescrizione, con l’art. 2943 c.c. che prescrive che:
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Se arriva la cartella esattoriale
Le cose invece cambiano nel caso in cui la multa debba essere iscritta a ruolo, ovvero venga emessa una cartella esattoriale.
Ricordiamo infatti che dal 1 gennaio 2008, stando a quanto introdotto dalla finanziaria dell’epoca, “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
In altri termini, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve notificare al trasgressore la cartella di pagamento entro due anni da quando l’ente creditore l’ha iscritta a ruolo, pena la nullità della stessa.
Anche in questo caso, è bene rammentare come i due anni non modificano la prescrizione della multa, ma inserisce un termine entro il quale la cartella esattoriale deve essere notificata al trasgressore. Il biennio deve essere conteggiato dal giorno in cui vi è l’iscrizione a ruolo, e non dal giorno della violazione.
Speriamo che questo breve riassunto sui termini di prescrizione delle multe auto sia stato sufficientemente chiarificatore. Puoi naturalmente contattarci per saperne di più!